Radioprotezione crediti ECM
I professionisti sanitari hanno l’obbligo di acquisire i crediti ECM in materia di Radioprotezione.
Ma chi sono i professionisti con obbligo e quanti crediti devono acquisire te lo spiegherò nell’articolo che segue.
Per spiegarti meglio troverai anche un video che ti illustrerà come farti riconoscere i crediti ECM in materia di radioprotezione sul sito CoGeAps.
Infatti sono molte le novità normative di questi anni relative alla protezione dalle radiazioni ionizzanti e con riferimento sia alla Direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione a questa tipologia di radiazioni, che al Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che ha recepito, pur tardivamente, la direttiva europea.
Ecco un breve video tutorial dove capirai se anche tu devi acquisire i crediti, quanti devi acquisirne e come indicare i tuoi crediti ECM in materia di Radioprotezione sul portale CoGeAps.
Crediti ECM Radioprotezione cosa dice il decreto legislativo sulla Formazione
1. Le università, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto, assicurano l’inserimento di adeguate attività didattiche in materia di radioprotezione del paziente nell’esposizione medica all’interno degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di medicina e chirurgia, di odontoiatria, di tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, dei diplomi di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare, e delle specializzazioni mediche che possono comportare attività radiodiagnostiche complementari all’esercizio clinico.
2. I professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi con all’esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, devono seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente nell’ambito della formazione continua di cui all’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.
3. La formazione continua di cui al comma 2 si colloca nell’ambito del programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui all’Accordo 2 febbraio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento «La formazione continua nel settore salute» ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2017.
Altri punti della norma
4. I crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.
5. Per l’organizzazione e la predisposizione dei programmi dei corsi di cui al comma 2 e la scelta dei docenti, i provider ECM accreditati secondo l’accordo di cui al comma 3 si avvalgono di enti, istituzioni, associazioni e società scientifiche che comprendono tra le proprie finalità, oltre alla radioprotezione del paziente, uno dei seguenti settori: radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare o fisica medica, e che siano maggiormente rappresentativi nelle singole specialità.
6. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) introduce nel proprio «Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM» l’obiettivo formativo specifico «Radioprotezione del paziente».
Cosa dice la CNFC
L’obiettivo specifico riferito alla “radioprotezione del paziente” è ricompreso nel n. 27: “Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione” , previsto dal par. 4.2 del Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM
Per favorire la corretta individuazione dei corsi accreditati in materia di radioprotezione del paziente ai sensi del d.lgs 101 del 2020, i provider dovranno selezionare la voce “evento in materia di radioprotezione del paziente ex art. 162 del d.lgs 101 del 2020” nell’ambito dell’obiettivo n. 27
Con riferimento ai crediti formativi di cui all’art. 162 del d.lgs l 01 del2020, riferiti al triennio 2020/2022, i professionisti sanitari dovranno indicare all’interno del portale Co.Ge.A.P.S. o della relativa APP per dispositivi mobili quali siano riconducibili alla materia della radioprotezione del paziente
Le percentuali indicate dal comma 4 dell’art. 162 del d.lgs 101 del 2020, utili a calcolare i crediti formativi obbligatori in materia di radioprotezione, sono riferite all’obbligo formativo individuale
Esempio:
Un TSRM che ha un obbligo formativo standard di 150 crediti nel triennio dovrà acquisire 15 crediti ECM in materia di radioprotezione
mentre un odontoiatra con lo stesso debito formativo ne dovrà acquisire 22,5